1. CODICE DISCIPINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

1.1 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione costituisce condizione sine qua non per l’esenzione di responsabilità della Associazione Trabaco in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Associazione Trabaco, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto ecc.) nell’altro caso.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

L’applicazione di provvedimenti disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali prescinde, pertanto, anche dall’esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall’azienda in piena autonomia ed a prescindere dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.

1.2 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il comportamento degli amministratori e dei dipendenti della Associazione Trabaco (di seguito detti “Dipendenti”), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Associazione Trabaco (di seguito detti “Consulenti”) e delle altre controparti contrattuali devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

In particolare, le regole di comportamento prevedono che:

  • i Dipendenti, i Consulenti non devono porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie sia di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto;
  • nelle relazioni intercorrenti con/fra Dipendenti, i Consulenti è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dal Vertice aziendale o da Responsabili delegati;
  • i Dipendenti devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di illegittimo conflitto di interessi. In particolare è espressamente vietato stipulare accordi e/o contratti con persone aventi legami di parentela, salvo informazione preventiva all’OdV ed espressa autorizzazione del Vertice Aziendale.
  • i compensi dei Consulenti devono essere determinati per iscritto. È espressamente vietato elargire compensi di qualunque natura non supportati dalla necessaria documentazione contrattuale;
  • coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti, Consulenti che operano sia con gli enti pubblici, che in generale con terzi, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità o comunque di rischio con riferimento ai principi riportati nel presente Modello;
  • nessun tipo di pagamento superiore agli euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura. Eventuali pagamenti per piccoli importi effettuati per cassa ed eccedenti il valore di euro 999,99 (novecentonovantanove/00) devono essere espressamente autorizzati e dalla Direzione Amministrativa con informativa all’OdV;
  • è espressamente vietata l’elargizione in denaro a pubblici funzionari;
  • è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari o a persone ad essi riconducibili, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la ASSOCIAZIONE TRABACO. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore e perché volti a promuovere iniziative di carattere caritatevole o l’immagine della Associazione Trabaco. I regali offerti devono essere documentati in modo tale da consentire le necessarie verifiche e autorizzazioni.
  • i rapporti sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che in generale con terzi, devono essere gestiti da persone con un esplicito mandato da parte della Associazione Trabaco, identificabile con il sistema di deleghe in essere nell’ASSOCIAZIONE TRABACO;
  • devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell’assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui Soci e sui terzi;
  • è consentito ai Soci l’esercizio di controllo nei limiti previsti ed il rapido accesso alle informazioni contemplate dalle norme, con possibilità di rivolgersi all’OdV in caso di ostacolo o rifiuto.

 1.3 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

 I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari previsti nei casi di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne da parte del lavoratore, sono quelli di seguito elencati:

  • Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO E/O BIASIMO E/O RICHIAMO, MULTA, SOSPENSIONE: il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello. (Ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, di svolgere controlli, adotti nell’espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello). La sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e alla reiterazione della stessa, anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiv
  • Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO il lavoratore che nell’espletamento delle attività sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto al compimento di un reato rilevante sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia riguardo la legislazione vigen
  • Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che nell’espletamento delle attività sensibili violi le prescrizioni del Modello e le leggi vigen

I provvedimenti disciplinari comminabili nei riguardi di detti lavoratori rientrano tra quelli previsti dal codice aziendale di disciplina, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 “Statuto dei lavoratori”, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individualmente applicati e da eventuali norme speciali applicabili.

1.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori l’OdV informerà il revisore unico ovvero il Collegio sindacale qualora presente.

1.5. MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI, ED ALTRI SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto 231/2001 e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l’applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni violazione delle regole di cui al Modello o commissione dei reati rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia delle leggi vigenti, da parte di consulenti sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

A tal fine è consigliabile prevedere l’inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l’assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola. In assenza di tale obbligazione contrattuale, sarebbe opportuno quantomeno prevedere una dichiarazione unilaterale di certificazione da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l’impegno ad improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

Compete all’Organismo di Vigilanza valutare l’idoneità delle misure adottate dal Società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.

Al presente Codice è allegato il “Sistema Disciplinare” di cui al Manuale SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro predisposto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

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