L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

L’efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del sistema del D.Lgs 231/2001, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne. In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i destinatari.

Al riguardo è opportuno puntualizzare che l’applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizione del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest’ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l’adozione dello stesso e l’azione dell’OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall’art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

  • gravità della violazione;
  • tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.) tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
  • eventuale recidiva;

Ai fini dell’ottemperanza al D.Lgs 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

  • la messa in atto di azioni e comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell’espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse;
  • la messa in atto di azioni e comportamenti non conformi ai principi prescritti dal Codice Etico, nell’espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse;

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società valuta con rigore le infrazioni al Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della società e ne manifestano verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un’etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo d costituire esempio e stimolo per coloro che a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione del Modello da parte dell’Amministratore Unico, l’OdV prenderà gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all’Amministratore.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

DIPENDENTI

L’inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 231/2001 implica l’applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

  • richiamo verbale;
  • ammonizione scritta;
  • multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
  • licenziamento senza preavviso;

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all’art. 7 della Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni, sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

  • all’intenzionalità del comportamento o drago di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
  • al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
  • alle mansioni del lavoratore;
  • alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
  • alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni alla società;
  • alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
  • In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l’OdV.

STAKEOLDERS

L’inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 231/2001, da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partners aventi rapporti contrattuali/commerciali con l’Associazione TRABACO, può determinare in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs 231/2001.

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